Quali sono gli ambiti di applicazione del futuro decreto sugli edifici ad energia quasi zero? Il Mini Decreto notifica e chiarisce molte condizioni, in quanto si occupa di prescrivere che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l’1 luglio 2015 e considera “come nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario e gli ampliamenti di edifici esistenti, realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio esistente, in adiacenza o tramite sopraelevazioni, o attraverso la chiusura di spazi aperti quali logge e porticati con relativo cambio d’uso”.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni che interessano una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente dell’edificio, il il decreto fa riferimento all’involucro, ma anche all’impianto, specificando le condizioni in cui un intervento viene considerato ristrutturazione o riqualificazione e le verifiche del caso che devono essere effettuate.
Si tratta della vera novità del decreto, in quanto la legislatura si propone di adottare un edificio di riferimento, ovvero una base identica a quella progettata o reale in termini di geometria come superficie calpestabile, volumi, superficie degli elementi costruttivi e componenti, ubicazione territoriale, orientamento, destinazione di uso e situazione al contorno. Si tratta di un riferimento molto importante, in quanto il decreto prevede che “la tipologia di generazione presente nell’edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell’edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento”.
Quali sono gli ambiti di applicazione del futuro decreto sugli edifici ad energia quasi zero? Il Mini Decreto notifica e chiarisce molte condizioni, in quanto si occupa di prescrivere che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l’1 luglio 2015 e considera “come nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario e gli ampliamenti di edifici esistenti, realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio esistente, in adiacenza o tramite sopraelevazioni, o attraverso la chiusura di spazi aperti quali logge e porticati con relativo cambio d’uso”.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni che interessano una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente dell’edificio, il il decreto fa riferimento all’involucro, ma anche all’impianto, specificando le condizioni in cui un intervento viene considerato ristrutturazione o riqualificazione e le verifiche del caso che devono essere effettuate.
Si tratta della vera novità del decreto, in quanto la legislatura si propone di adottare un edificio di riferimento, ovvero una base identica a quella progettata o reale in termini di geometria come superficie calpestabile, volumi, superficie degli elementi costruttivi e componenti, ubicazione territoriale, orientamento, destinazione di uso e situazione al contorno. Si tratta di un riferimento molto importante, in quanto il decreto prevede che “la tipologia di generazione presente nell’edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell’edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento”.