Continua il nostro viaggio fra i permessi per costruire, per comprendere quali sono i casi in cui deve essere presentato una determinata documentazione per essere in regola con le richieste comunali e legislative in merito alla costruzione di nuovi edifici, al risanamento e anche alla ristrutturazione degli immobili. Dopo avere parlato della DIA e della SCIA, oggi tocca al Permesso di Costruire.
Il Permesso di Costruire è una documentazione disciplinata dagli articoli del Testo Unico dell’Edilizia che vanno dal 10 al 23 del Capo II. Si tratta di un titolo abilitativo che ha sostituito la vecchia concessione edilizia del 1977, chiamata legge Bucalossi. Il permesso di costruire è quindi un atto amministrativo che viene rilasciato dai comuni per eseguire gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico.
Quando va richiesto il permesso di costruire?
Il permesso di costruire va richiesto quando si vogliono realizzare interventi edili rilevanti, come la costruzione di nuovi edifici, ma anche nei casi in cui gli interventi siano finalizzati all’aumento del volume o della superficie dell’immobile. Può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o del terreno, da un condomino che con l’assenso degli altri vuole intervenire su porzioni comuni dell’edifico, dal comproprietario dell’immobile con l’assenso degli altri proprietari, dall’usufruttuario ma solo per opere che interessano gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo e dall’affittuario previo l’assenso del proprietario per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Premesso che, come sempre, è compito di un bravo tecnico procurare tutta la documentazione necessaria per ottenere il permesso di costruire, è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, quindi ad un architetto, ad un ingegnere o ad un geometra, il quale ha il compito di verificare la fattibilità del progetto in merito al regolamento edilizio e nel rispetto degli strumenti urbanistici. Per ottenere il permesso di costruire vi è un iter ben chiaro. Il comune deve infatti nominare un responsabile del procedimento, il quale ha tempo 120 giorni per richiedere modifiche di ‘modesta entità’ al progetto presentato. Se la proposta viene attuata, i tempi vengono interrotti e ripartono nel momento in cui viene presentata la documentazione integrativa richiesta.
Cosa fa il comune in questo periodo di tempo?
Di base si tratta di un lavoro di verifica della congruità, del progetti e degli strumenti edilizi vigenti. Un tempo valeva in questo caso la regola del silenzio rifiuto, ovvero se entro il termine di tempo non arrivava nessuna riposta da parte del comune, il permesso di costruire si intendeva respinto. Grazie alle norme che interessano la semplificazione edilizia, è stato introdotto il silenzio assenso, ovvero se se il cittadino non riceve una risposta, negativa o positiva, entro 60 giorni dalla presentazione della sua istanza, essa si intende accolta accolta. Attenzione ai vincoli di numero, in quanto il termine temporale raddoppia per i comuni con più di 100mila abitanti e per i progetti particolarmente complessi, dove il tutto è stimato dal responsabile del procedimento. L’inizio delle opere deve avvenire entro un anno dalla concessione e, come accade per la Dia e per la SCIA, anche il permesso di costruire vale per tre anni.
Quali documenti servono per il permesso di costruire?
I documenti che servono per ottenere il permesso di costruire possono essere variabili da comune a comune, ma di base si tratta alcuni elaborati comuni. Nel dettaglio si tratta di:
Si tratta di una documentazione che prevede dei costi variabili da comune a comune e che interessa il pagamento degli oneri accessori, un contributo che serve a realizzare le infrastrutture necessarie a rendere vivibile la zona (strade, parcheggi…) ma anche strutture di utilizzo pubblico come scuole, ospedali e quant’altro. Il contributo per ottenere il permesso di costruire si divide in un costo di costruzione che dipende in percentuale dal valore dell’intervento da realizzare e negli oneri di urbanizzazione, che sono variabili da comune a comune in base alla tariffa applicata. Vanno quindi saldati i diritti di segreteria che sono sempre proporzionali alla tipologia di intervento richiesto.
Continua il nostro viaggio fra i permessi per costruire, per comprendere quali sono i casi in cui deve essere presentato una determinata documentazione per essere in regola con le richieste comunali e legislative in merito alla costruzione di nuovi edifici, al risanamento e anche alla ristrutturazione degli immobili. Dopo avere parlato della DIA e della SCIA, oggi tocca al Permesso di Costruire.
Il Permesso di Costruire è una documentazione disciplinata dagli articoli del Testo Unico dell’Edilizia che vanno dal 10 al 23 del Capo II. Si tratta di un titolo abilitativo che ha sostituito la vecchia concessione edilizia del 1977, chiamata legge Bucalossi. Il permesso di costruire è quindi un atto amministrativo che viene rilasciato dai comuni per eseguire gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico.
Quando va richiesto il permesso di costruire?
Il permesso di costruire va richiesto quando si vogliono realizzare interventi edili rilevanti, come la costruzione di nuovi edifici, ma anche nei casi in cui gli interventi siano finalizzati all’aumento del volume o della superficie dell’immobile. Può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o del terreno, da un condomino che con l’assenso degli altri vuole intervenire su porzioni comuni dell’edifico, dal comproprietario dell’immobile con l’assenso degli altri proprietari, dall’usufruttuario ma solo per opere che interessano gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo e dall’affittuario previo l’assenso del proprietario per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Premesso che, come sempre, è compito di un bravo tecnico procurare tutta la documentazione necessaria per ottenere il permesso di costruire, è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato, quindi ad un architetto, ad un ingegnere o ad un geometra, il quale ha il compito di verificare la fattibilità del progetto in merito al regolamento edilizio e nel rispetto degli strumenti urbanistici. Per ottenere il permesso di costruire vi è un iter ben chiaro. Il comune deve infatti nominare un responsabile del procedimento, il quale ha tempo 120 giorni per richiedere modifiche di ‘modesta entità’ al progetto presentato. Se la proposta viene attuata, i tempi vengono interrotti e ripartono nel momento in cui viene presentata la documentazione integrativa richiesta.
Cosa fa il comune in questo periodo di tempo?
Di base si tratta di un lavoro di verifica della congruità, del progetti e degli strumenti edilizi vigenti. Un tempo valeva in questo caso la regola del silenzio rifiuto, ovvero se entro il termine di tempo non arrivava nessuna riposta da parte del comune, il permesso di costruire si intendeva respinto. Grazie alle norme che interessano la semplificazione edilizia, è stato introdotto il silenzio assenso, ovvero se se il cittadino non riceve una risposta, negativa o positiva, entro 60 giorni dalla presentazione della sua istanza, essa si intende accolta accolta. Attenzione ai vincoli di numero, in quanto il termine temporale raddoppia per i comuni con più di 100mila abitanti e per i progetti particolarmente complessi, dove il tutto è stimato dal responsabile del procedimento. L’inizio delle opere deve avvenire entro un anno dalla concessione e, come accade per la Dia e per la SCIA, anche il permesso di costruire vale per tre anni.
Quali documenti servono per il permesso di costruire?
I documenti che servono per ottenere il permesso di costruire possono essere variabili da comune a comune, ma di base si tratta alcuni elaborati comuni. Nel dettaglio si tratta di:
Si tratta di una documentazione che prevede dei costi variabili da comune a comune e che interessa il pagamento degli oneri accessori, un contributo che serve a realizzare le infrastrutture necessarie a rendere vivibile la zona (strade, parcheggi…) ma anche strutture di utilizzo pubblico come scuole, ospedali e quant’altro. Il contributo per ottenere il permesso di costruire si divide in un costo di costruzione che dipende in percentuale dal valore dell’intervento da realizzare e negli oneri di urbanizzazione, che sono variabili da comune a comune in base alla tariffa applicata. Vanno quindi saldati i diritti di segreteria che sono sempre proporzionali alla tipologia di intervento richiesto.