Proroga permesso di costruire: no alle ragioni economiche

Proroga permesso di costruire

Approfondiamo oggi un articolo apparso sul sito Edilportale che parla dell’impossibilità di prorogare il permesso di costruire per cause legate alla mancanza di fondi economici. Come spesso accade, alla base c’è un principio, stabilito con la sentenza 652/2017 dal Tar del Veneto.

E’ interessante comprendere il precedente, perché nel caso esaminato il titolare di un permesso di costruire aveva chiesto che il titolo fosse prorogato in quanto erano sopraggiunte delle difficoltà economiche impreviste al momento del rilascio.

Il Comune di riferimento aveva inizialmente accordato che il permesso di costruire potesse essere prorogato ma in seguito aveva revocato questa possibilità. L’interessato aveva quindi deciso di muoversi in ricorso.

Proroga permesso di costruire: il precedente

I giudici interpellati sulla proroga permesso di costruire hanno quindi basato la loro decisione sull’articolo 15 del Testo Unico dell’Edilizia, dove è chiaramente specificato che i lavori devono cominciare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire. I lavori devono quindi essere completati in tre anni e, decorso questo tempo, il permesso di costruire decade, quindi il committente deve procedere con una nuova richiesta.

La proroga permesso di costruire può essere richiesta con un ‘provvedimento motivato‘ e a seguito di imprevisti che sono completamente indipendenti dalla volontà del titolare. La proroga può essere anche richiesta in conseguenza a difficoltà tecnico esecutive, alla mole dell’opera e alle sue particolari caratteristiche tecniche e costruttive.

, anche se il titolare può trovarsi nella situazione di non poter proseguire i lavori. A conti fatti, si tratta di una decisione ‘tecnica’, che diventerà sicuramente un precedente e che indurrà chi si trova in condizioni di difficoltà economica a dover richiedere il permesso di costruire se i termini vanno troppo avanti nel tempo.

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Proroga permesso di costruire: il precedente

I giudici interpellati sulla proroga permesso di costruire hanno quindi basato la loro decisione sull’articolo 15 del Testo Unico dell’Edilizia, dove è chiaramente specificato che i lavori devono cominciare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire. I lavori devono quindi essere completati in tre anni e, decorso questo tempo, il permesso di costruire decade, quindi il committente deve procedere con una nuova richiesta.

La proroga permesso di costruire può essere richiesta con un ‘provvedimento motivato‘ e a seguito di imprevisti che sono completamente indipendenti dalla volontà del titolare. La proroga può essere anche richiesta in conseguenza a difficoltà tecnico esecutive, alla mole dell’opera e alle sue particolari caratteristiche tecniche e costruttive.

, anche se il titolare può trovarsi nella situazione di non poter proseguire i lavori. A conti fatti, si tratta di una decisione ‘tecnica’, che diventerà sicuramente un precedente e che indurrà chi si trova in condizioni di difficoltà economica a dover richiedere il permesso di costruire se i termini vanno troppo avanti nel tempo.

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